italiano

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSORZIO DEI RISICOLTORI POLESANI

Il Consorzio dei Risicoltori Polesani, in ottemperanza all’art. 8 dello Statuto Sociale ed al fine di meglio perseguire i propri scopi di cui all’art. 4 dello stesso, si dà il seguente Regolamento:

Art. 1 – Piano di Commercializzazione

Il Consiglio di Amministrazione, in base alle previsioni commerciali per l’annata successiva, redigerà annualmente un Piano Annuale di Commercializzazione nel quale si indicherà il Fabbisogno annuale espresso in kg. di riso per ciascuna varietà. Tale fabbisogno verrà tradotto in kg. di risone in base a rese medie varietali stabilite dal Consiglio stesso con criteri riferiti alle produzioni della zona.

Entro il 31/01 di ogni anno il Consorzio assegnerà ad ogni socio la spettante potenziale quota di produzione espressa in kg. di risone (quota totale/numero soci).

Entro il 28/02 ciascun socio sarà tenuto a rispondere al Consorzio ed a confermare o meno l’accettazione della propria quota di produzione attraverso un Impegno di Produzione.

Entro il 31/03 il Consorzio ridistribuirà tra i soci eventuali quote di produzione residue.

Art. 2 – Caratteri dell’Impegno di Produzione

L’Impegno di Produzione di cui all’art. 1 del presente Regolamento, sarà da considerarsi facoltativo ed irrevocabile da parte del socio e sancirà per contro, da parte del Consorzio, gli obblighi di cui all’art. 3. Ogni socio avrà la possibilità di apporre piccole modifiche alla quota di produzione stabilitavi, entro la data improcrastinabile del 15/03, data entro la quale sarà sua cura ritrasmetterlo aggiornato in forma scritta al Consorzio, a mezzo lettera, fax, posta elettronica, o mediante web, utilizzando gli appostiti moduli che il Consorzio stesso provvederà a predisporre.

Art. 3 – Ammanchi e surplus di produzione.

Entro il 15/10 i soci saranno tenuti a comunicare al Consorzio la propria produzione effettivamente raccolta e l’eventuale disponibilità di merce extra-quota. Il Consorzio quindi, campionerà la produzione di ciascun socio a proprie spese allo scopo di valutare qualità e rese, ed in forza degli impegni presi dal socio, avrà l’obbligo di ritirare e liquidare allo stesso una quota di merce non inferiore a quella accordata nell’Impegno di Produzione e facoltativamente, quella eccedente. In questo caso, si impegnerà a confermare o meno il ritiro di tale merce extra-quota entro il 30/11.

Qualora invece, per motivi non attribuibili direttamente alla mancata buona pratica agricola di uno o più soci conduttori conferenti, ivi escluse le situazioni di cui agli art. 8, 11, 12, 13 dello Statuto Sociale, la merce proveniente dalla lavorazione (riso) intesa nel suo insieme, dovesse risultare inferiore al necessario stabilito dal Piano Annuale di Commercializzazione, si potrà procedere all’approvvigionamento della quantità di merce non lavorata (risone) in difetto, prelevando in eguale misura dagli altri soci produttori eccedenti ed eventualmente disponibili. Ove ciò non fosse possibile, l’approvvigionamento potrà avvenire anche tramite non soci, nei limiti di legge.

Art. 4 – Ritiro e liquidazione ai soci della merce conferita.

I ritiri di risone dai magazzini dei soci, o di terzi presso i quali essi abbiano depositato il prodotto, avverranno secondo tempi decisi dal Consiglio di volta in volta, in base al consumo, al fabbisogno od alle richieste dell’acquirente/i. L’ordine di ritiro verrà stabilito da un’estrazione da effettuarsi con cadenza biennale durante l’Assemblea dei Soci. Essa stabilirà l’ordine di ritiro per l’annata commerciale successiva, mentre per quella seguente si invertirà l’ordine. Nella stessa occasione verranno estratti anche i nominativi dei soci che temporaneamente non intendono conferire riso, in vista di un eventuale loro inserimento nel Piano di Commercializzazione dell’anno successivo.

Eventuali deroghe all’ordine di ritiro stabilito, dovute esclusivamente a cause di forza maggiore, verranno decise a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio, in sede di ritiro del carico, provvederà a versare, con valuta a 60 giorni, un acconto pari all’80% del valore della merce ritirata calcolato secondo l’art. 5 del presente Regolamento.

Il saldo finale verrà liquidato ai soci al termine dell’esercizio della società, secondo i criteri di ripartizione di cui all’art. 32 dello Statuto Sociale, ponderato in percentuale alla merce conferita da ogni socio ed alla sua resa, rispetto al totale.

Art. 5 – Parametri di conformità della merce e stima del valore della merce

Ai fini delle valutazioni qualitativa ed economica della merce conferita, si farà riferimento al contratto AGER n. 109, per il primo criterio, mentre per il secondo si farà riferimento alla media dei massimi della voce della specifica varietà di risone, rilevato alla Borsa Merci di Milano, ponderato alla resa di riferimento, nel periodo Novwmbre-Gennaio. Relativamente alla resa, si considererà per ogni partita il valore medio tra la resa rilevata dalla riseria in fase di lavorazione e quella sul campione fatto presso il socio.

L’Assemblea approva.